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Esercizio del diritto di voto dei cittadini comunitari non italiani

elezioni

Uno dei diritti attribuiti dalla cittadinanza europea è quello di poter partecipare alle elezioni del Parlamento europeo.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il 11/03/2024

Data di Pubblicazione

05 marzo 2024

Tipologia

News

Elezioni europee 2024

L’apertura dei seggi elettorali in Italia è fissata per sabato 8 giugno 2024 dalle 14.00 alle 22.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00

 

Modalità di partecipazione al voto per i cittadini europei non italiani.

A norma dell’articolo 20 TFUE è cittadino dell’Unione europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
L’Art 22 TFUE garantisce il diritto di voto anche a tutti coloro che risiedono in uno Stato membro Ue diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.

I cittadini europei che si trovano in questa situazione possono scegliere tra:
– votare per gli europarlamentari del Paese Ue di cui hanno la cittadinanza;
– votare per gli europarlamentari del Paese Ue in cui si trovano.

Vige il divieto del doppio voto. Tale divieto si applica anche nel caso in cui un soggetto sia in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione europea.

 

Per chi ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea diversa da quella italiana, per poter votare per gli europarlamentari in rappresentanza dell’Italia, il D.L. 24 giugno 1994, n. 408 prevede che vengano rispettare tutte le seguenti condizioni:
– Avere la maggiore età (aver compiuto 18 anni);
– Avere la RESIDENZA in un Comune italiano;
– Essere iscritti alle LISTE ELETTORALI del Comune in cui si ha la residenza.

Per per poter richiede l’iscrizione alle liste elettorali aggiunte di un Comune italiano è necessario inviare una RICHIESTA indirizzata al Sindaco del Comune di residenza. La richiesta (modulo in allegato) deve essere effettuata almeno 90 giorni prima della data fissata per le elezioni, quindi entro il 11/03/2024.

Effettuata l’iscrizione presso le liste elettorali aggiunte non vi è nessun obbligo di recarsi alle urne: in Italia il voto è un dovere civico (Art.48 Cost.) pertanto mancare all’appuntamento delle votazioni non implica una sanzione.

L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte resta valida fino a quando non se ne chieda la cancellazione o questa venga effettuata dall’ufficio elettorale del Comune, pertanto non bisognerà ripresentare una nuova domanda di iscrizione per le successive elezioni del Parlamento europeo. Allo stesso modo se si è già presentata domanda e non sono intercorsi cambi di residenza la domanda non dovrà essere ripresentata.

 

Ultima modifica: martedì, 05 marzo 2024

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